La nuova misura, inclusa nel Decreto Lavoro, stanzia 350 al mese per la partecipazione a programmi formativi (D.L. n. 48/2023).
Oltre all’Assegno di inclusione, il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) varato dal governo il 1° maggio scorso, prevede anche il Supporto per la formazione e il lavoro. Si tratta di una misura che punta a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La partenza del Supporto per la formazione e il lavoro è prevista dal 1° settembre 2023.
Peraltro, nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione: Inoltre, nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività in genere.
I requisiti
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.
Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato, comunque, anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi conseguenti. La misura in oggetto è invece incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
La domanda
Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Il patto di servizio personalizzato
Il richiedente della misura del Supporto viene convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, l’interessato riceve un beneficio economico pari a 350 euro mensili. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico, da parte dell’INPS.
L’interessato, infine, è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio viene sospeso.