Il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell’IVA, che deve essere coerente con l’operazione sottostante (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 426).
L’articolo 168 della Direttiva IVA, trasfuso nell’articolo 19 del decreto IVA, dispone che il diritto a detrazione dell’imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l’IVA che ha versato, ma anche l‘IVA “dovuta”, riferita ad un debito tributario esigibile.
Ne consegue che il diritto a detrazione dell’IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all’effettivo previo pagamento dell’IVA stessa.
Per l’Agenzia delle entrate, dunque, tali principi valgono fintanto che c’è corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto, cui corrisponde l’IVA detraibile.
L’Agenzia ricorda che il tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell’IVA è stato più volte affrontato nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il destinatario della fattura non è legittimato a portare in detrazione l’IVA indebitamente fatturata, laddove non sussista o non venga ripristinato con procedura di variazione o ancora non sia possibile ripristinare la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.
Spetta all’emittente della fattura, quale soggetto passivo, versare l’IVA liquidata in fattura nel caso in cui non abbia tempestivamente provveduto ad avvalersi della specifica disciplina predisposta dallo Stato membro, per emendare gli errori concernenti la emissione o la indicazione dei dati riportati nella fattura.
Con il ripristino della corrispondenza tra realtà economica e rappresentazione cartolare, si riconduce a regolarità il funzionamento del sistema IVA, consentendo l’applicazione della esatta imposta dovuta e il corretto esercizio del diritto a detrazione, da parte del destinatario della fattura emendata da errori.
Sempre la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la Direttiva IVA circoscrive il diritto alla detrazione alle sole imposte dovute e non può essere esteso all’IVA indebitamente versata a monte, per cui non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura.
Secondo la giurisprudenza, dunque, il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell’IVA indicata, in quanto l’imposta deve essere coerente con l’operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l’IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione.
Ciò vale, come nel caso di specie, anche qualora tale ripristino non fosse più possibile.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia:
– il credito IVA invocato dall’istante deriva da un debito non esigibile, in quanto dallo stesso mai pagato perché prontamente contestato per vie legali e in sede di contenzioso;
– il controvalore effettivo della prestazione di consulenza ricevuta è quello rideterminato per effetto dell’accordo transattivo e non anche quello documentato con le fatture oggetto di contestazione e mai saldate.
Pertanto, l’Agenzia è del parere che, al ricorrere dei relativi presupposti ossia che i servizi cui si riferiscono le fatture siano effettivamente inerenti l’attività d’impresa svolta dall’istante e afferenti a operazioni eseguite/da eseguire, nonché escluso qualunque intento fraudolento, l’istante potrà portare in detrazione la sola IVA derivante dall’accordo transattivo, in quanto imposta effettivamente dovuta.
Infine, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in esame, non assumendo l’importo dell’IVA originariamente indicato nelle fatture emesse dal prestatore alcuna rilevanza fiscale, neppure la differenza tra tale importo e quello dell’IVA detraibile rileverà ai fini IRES e IRAP.