Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato la misura delle deduzioni forfettarie 2023 per spese non documentate e l’Agenzia delle entrate ne ha chiarito la modalità di inserimento nella dichiarazione dei redditi (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 16 giugno 2023, n. 103; Agenzia delle entrate, comunicato 16 giugno 2023).
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è stata prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 che ammonta a 48,00 euro e spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, invece, l’importo stabilito dell’agevolazione fiscale è pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un proprio comunicato stampa, nel quale è stato precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando rispettivamente:
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nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
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nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
Tali codici, ha ricordato l’Agenzia, si riferiscono rispettivamente alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.