L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 luglio 2023, n. 258455).
L’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del D.L. n. 269/2003.
Il comma 3 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che con decreto del MEF siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
Inoltre, il comma 5, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati.
Con vari decreti il MEF ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria e perciò, in attuazione di tali disposizioni, l’Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
In particolare, recependo le novità introdotte dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2023 e confermando la medesima disciplina prevista dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, l’Agenzia ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2023.
Le tipologie di spesa sono le seguenti:
– ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
– farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
– dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
– servizi sanitari erogati dalle farmacie;
– farmaci per uso veterinario;
– prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;
– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
– spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa; cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
– altre spese sanitarie.
Inoltre, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2023, modificando il decreto del 1° settembre 2016, ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitari, includendovi gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.